Attuale Legislazione Nobiliare
- Araldica nella Repubblica di San Marino
La
Repubblica di San Marino, la più antica Repubblica del mondo,
costituisce un caso davvero singolare nel panorama degli stati
europei ed extraeuropei (Monarchie, Principati, Granducati,ecc.)
che hanno avuto o hanno tuttora una legislazione che, in qualche
modo, tutela lo status o l'appartenenza nobiliare.
La
singolarità consiste nel fatto che San Marino ha unito, nella sua
millenaria storia, una "impalcatura"
giuridico-amministrativa tipica appunto di Stati repubblicani (il
Consiglio Grande e Generale, titolare della funzione legislativa),
il Consiglio dei XII (con funzioni civili, penali, amministrative,
ecc)a un'altra invece che contraddistingue le Monarchie e che
riguarda sia la capacità di conferimenti nobiliari, che di Ordini
cavallereschi (Ordine di San Marino, di Santa Agata, ecc) (1).
La
nobiltà Sammarinese, comunque, ha origine extra-legislativa, ed
è difficile se non impossibile, individuare una sua precisa
origine cronologica (2).
Sebbene
i più antichi atti del Consiglio Principe e Sovrano (ora
Consiglio Grande e Generale) risalgano alla fine del tredicesimo
secolo, bisogna aspettare l'ottobre 1646 per rinvenire accanto
al nome dei Capitani Reggenti (supreme cariche dello Stato) l'aggettivo
"Nobilibus Sanmarinensibus" (3).
Sempre
verso la seconda metà del Seicento deve avere avuto luogo la
dichiarazione di nobiltà chiusa cioè patriziale; datano infatti
da allora e più precisamente dal 23 giugno 1669 e 14 settembre
1670, le prime aggregazioni "in numero nostrorum civium nobilium"
che comportano il conferimento della cittadinanza nobile
ereditaria. E' questo l'atto di nascita, anche se non
ufficiale, del patriziato sammarinese. Il concetto di Nobiltà
chiusa (o Patriziale) è di facile spiegazione; esso indica
infatti il riconoscimento "de facto"della esistenza e
legittimità del ceto patrizio, proprio da parte del supremo
organo legislativo della Repubblica.
E'
interessante notare che questo nuovo ceto tentò di ottenere la
precedenza sul quello popolare e riuscì anche a raggiungerla; ne
è testimonianza la deliberazione consiliare del 28 ottobre 1756
che infatti statuisce: "Tra il nobile e il non nobile sia
disuguaglianza, la quale colla sopravvenienza della dignità di
Capitano non viene mai ad appareggiarli e che sia conveniente
ammettere quelle distinzioni praticate sin qui verso i nobili".
Nel
corso del tempo, numerose furono le disposizioni rivolte in tal
senso; tra le principali ricordiamo quella che attribuiva ai
nobili un terzo del Consiglio, e soprattutto quella secondo la
quale uno dei Capitani Reggenti doveva necessariamente appartenere
al ceto patrizio.
Sottolineamo
ora un importante aspetto: San Marino, pur godendo di piena
autonomia e indipendenza per la sua posizione di centralità, non
solo geografica, nella Penisola Italiana, ha assorbito tutte le
correnti, i movimenti e le istanze di rinnovamento provenienti sia
dall'Italia che dagli altri Stati Europei.
Per
esempio, la Rivoluzione Francese con le sue idee di Libertà ed
Uguaglianza influì così profondamente nella vita politica
interna della Repubblica del Titano da determinare una sorta di
scontento popolare, a seguito del quale i cittadini chiesero "la
soppressione o l'abolizione della Nobiltà".
Tutto
ciò, pertanto, costrinse l'organo legislativo di San Marino a
deliberare nella seduta del 12 giugno 1797: "che i cosiddetti
nobili di buon grado rinunziavano volontariamente alla pretesa
aristocrazia, per mettersi al livello degli altri signori
consiglieri".
Cessata
poi la ventata rivoluzionaria, venne nel 1807 ripristinata nel
Consiglio la distinzione dei gradi primigeni (nobile e non nobile)
ma sicuramente non si giunse ancora ad una composizione definitiva
della intricata questione.
Questa
alternanza di luci ed ombre continuò a sussistere fino ai giorni
nostri e di certo fu influenzata dal susseguirsi delle
amministrazioni Sammarinesi, conservatrici o progressiste che
fossero (4).
L'attuale
status della legislazione nobiliare in Repubblica è disciplinato
dalla Legge del 13 Febbraio 1980; essa statuisce che: "la
concessione dei titoli nobiliari è vietata". In precedenza, e
sempre nella stessa direzione, un altro testo legislativo aveva
anche precluso "ogni tipo di azione giudiziaria, diretta a far
riconoscere lo stato nobiliare " (art 2 l.1 Dicembre 1949).
Nonostante
l'importanza in materia di queste norme, probabilmente quella
più completa e interessante risale al 29 Settembre 1931 e
presenta la seguente titolatura: "Legge sull'Ordinamento dello
Stato Nobiliare".
Al
suo interno, dapprima, vengono indicate le varie tipologie di
provvedimenti nobiliari (concessione, conferma, rinnovazione,
sanatoria) e poi, successivamente, dopo un breve elenco dei titoli
ammissibili (duca, marchese, conte, visconte, barone, patrizio,
nobile), con dovizia di particolari e con chiari riferimenti alla
legislazione allora vigente nel Regno d'Italia, è presente una
disamina delle modalità di trasmissione di questi ultimi.
La
differenza tra l'elencazione "gerarchica" dei titoli
nobiliari Sammarinesi e la normativa vigente all'epoca in
Italia, mette in evidenza un importante aspetto.
Il
titolo di patrizio era considerato di maggior rilievo rispetto a
quello di nobile. Ecco quindi che non appare
inutile una disanima di questo interessante conferimento
onorifico.
Il
Patriziato, in Italia, ha origini antichissime; a Roma infatti i
cittadini erano distinti in Patrizi (Patres-Conscripti) e
Plebei; coloro poi che erano figli o comunque discendevano da
Patrizi godevano degli stessi diritti e delle stesse prerogative
dei genitori (Patres maiorum gentium). Nelle Repubbliche
Italiane del Medioevo i cittadini che più emergevano sugli altri
e che avevano in mano il Governo della Cosa pubblica, erano notati
in un libro speciale che fu detto Libro d'Oro comunale ed
erano chiamati Patrizi ed anche Nobili
Patrizi.
Tale
distinzione che rappresenta il grado più elevato di Nobiltà
municipale, è riconosciuta anche come titolo per l'ammissione
a certi Ordini militari, religiosi ed equestri che risultano
tuttora esistenti (ricordiamo ad esempio Il Sovrano Militare
Ordine Di Malta) (5).
San
Marino, quindi, nella regolamentazione giuridico-nobiliare del Suo
insigne patriziato si atteggia in due diverse posizioni: da una
parte si riallaccia alla antica tradizione italiana in materia e
dall'altra ha regolamentato in maniera propria ed innovativa,
specialmente dal punto di vista araldico e da quello del diritto
nobiliare.
Analizziamo
entrambi questi aspetti.
Dal
punto di vista strettamente araldico le Corone connesse ai titoli
Patriziali Sammarinesi sono quattro.
La
prima è definita come "corona antica di Patrizio" e
risulta così composta: "un cerchio d'oro rabescato e tempestato
di gemme sostenente quattro fioroni d'oro (3 visibili) e
altrettante basse punte (2 visibili) sormontate ciascuna da una
perla" (Fig.1).
La
seconda è composta da: "un cerchio d'oro liscio sormontato da
quattro punte di lancia (3 visibili) alternate con quattro (2
visibili) globetti simili a perle, il tutto d'oro"; questa
corona fu ideata dalla Consulta Araldica del Regno d'Italia, la
quale ritenne, infatti, che l'antica corona patriziale fosse
troppo somigliante a quella di marchese (Fig.2)
La
terza è un cerchio d'oro rabescato, smaltato e brunito ai
margini sostenente dodici grosse perle (7 visibili) collocate su
altrettante punte (Fig.3).
Questa
è molto simile a quella dei nobili del Veneto e dei conti
palatini in Romagna.
Infine
c'è l'ultima che presenta un "cerchio d'oro rabescato,
smaltato e brunito ai margini sostenente otto grosse perle (5
visibili) collocate su altrettante punte"; essa è molto
simile a quella dei nobili d'Italia non Patrizi (Fig.4).
Le
corone III e IV furono ricavate da monumenti funebri nella
Repubblica di San Marino (6).
Se
analizziamo, invece, il profilo del diritto nobiliare dobbiamo
ricordare che il patriziato poteva essere concesso "ad
personam" oppure avere carattere ereditario-trasmissibile
(7).
Questo
fu un riconoscimento nobiliare dotato di particolare prestigio e
fortemente ambito; ne è dimostrazione il fatto che ne furono
insigniti alcune tra le più importanti personalità dei secoli
passati, attive in tutti i campi dell'ingegno umano.
Furono
infatti patrizi di San Marino, tra gli altri, il sommo Giuseppe
Verdi e il "Cigno di Pesaro" Gioacchino Rossini.
Ora
proprio nell'ambito dello studio di questi antichi
riconoscimenti onorifici, come si è già scritto, rivestono un'importanza
peculiare gli atti del Consiglio Principe e Sovrano della
Repubblica, conservati nell'Archivio di Stato.
Questi
documenti contengono la copia integrale di tutte le sedute dell'organo
legislativo della millenaria Repubblica, nonché l'elenco di
tutti gli insigniti, seduta per seduta, degli ordini
Cavallereschi.
Intendo
qui sottolineare che, per motivi di carattere eminentemente
familiare, ho studiato in maniera approfondita questi atti. La mia
famiglia, infatti, nella seduta consiliare dell'otto marzo 1869,
venne insignita del riconoscimento patriziale ereditario nella
persona del mio avo Avv. Francesco Broccoli (1813-1894).
Prendendo
le mosse proprio dalla mia esperienza personale e dal materiale
documentario che ho potuto (non senza difficoltà…) consultare,
sono giunto ad alcune conclusioni che vorrei qui esporre:
vi
è una notevole difficoltà nel distinguere negli atti consiliari
Sammarinesi, i conferimenti ereditari o trasmissibili da quelli
viceversa personali; le formule usate in un caso o nell'altro
appaiono le più varie e non gettano la benché minima luce.
Carlo
Padiglione, insigne araldista e profondo conoscitore del diritto
nobiliare sammarinese nella Sua opera dal titolo "Delle
Livree e Del modo di comporle" scrive : "Di San Marino
quattro formole abbiamo sott'occhi. Con una è detto "te….in
albo nostrorum Nobilium Civium describere statuimus una cum natis
et ex eis in perpetuum nascitur inter Reipublicae nostrae
Patritios connumeramu". Con l'altra "……l'aggregazione alla
nobiltà ed al Patriziato della nostra Repubblica, dichiarando
Nobili e patrizi di essa con tutti i loro discendenti legittimi e
naturali dell'uno e dell'altro sesso procreati e procreandi
per perpetua successione, con la partecipazione di tutti i
diritti, onori e privilegii inerenti alla Nobiltà, al Patriziato
ed alla cittadinanza Sammarinese". Con la terza "….Che voi con
tutta la vostra discendenza siate ascritto al Patriziato
Sammarinese e partecipiate a tutti i diritti, onori e privilegi
della nostra cittadinanza". La quarta infine ".che Egli,con tutti
i suoi discendenti resti ascritto al Patriziato della nostra
Repubblica, con la partecipazione a tutti i diritti, onori e
privilegi della nostra Cittadinanza" (8).
Bisogna
ribadirlo: in questa delicata questione, anche la legislazione
nobiliare di San Marino è di poca utilità; l'unico riferimento
è costituito dall'art.4 comm.4 della Legge n. 5 del 1931 sull'Ordinamento
dello Stato Nobiliare; questo comma testualmente recita: "il
provvedimento del Principe e Sovrano Consiglio dei 60 determinerà
se la distinzione nobiliare è concessa ad personam o è
trasmissibile".
Ora
il problema che sorge è il seguente: questa norma, non avendo
efficacia retroattiva, regolamenta le concessioni nobiliari
successive all'entrata in vigore della stessa (30 Settembre
1931) ma, quid iuris, per le tantissime anteriori come
quella che riguarda la mia famiglia?
Ritengo
che sia il caso di trattare questo aspetto in maniera più
approfondita.
Nella
seduta Consiliare dell'otto marzo 1869 furono tre i cittadini,
non Sammarinesi, che vennero insigniti del patriziato:
innanzitutto il Nobile Francesco Broccoli di Napoli, il Sig. Luigi
Padiglione ed infine il Marchese Ernesto De Ville. Nel testo di
questa delibera, infine, un ultimo inciso ricorda che: "al Comm.
Carlo De Ferraris è concesso il patriziato estensivo a tutta la
sua discendenza".
Proprio
sulla base di questo riferimento ad una "qualifica nobiliare
estensiva a tutta la discendenza", inciso che è, invece, assente
nei conferimenti patriziali della stessa seduta Consiliare, sono
sorte dispute per quanto riguarda il carattere ereditario o meno
dei conferimenti medesimi, con particolare riferimento a quello
che riguarda il mio Avo Francesco.
C'è
infatti chi ritiene che in mancanza di un esplicito riferimento in
senso contrario tutti i conferimenti devono ritenersi personali; e
quindi, nel caso specifico, tale carattere avrebbero le qualifiche
spettanti al mio avo Francesco Broccoli, al sig. Padiglione e al
Marchese De Ville.
Vi
è invece un diverso orientamento (Spreti - Facchinetti Pulazzini),
che si fa portavoce della tesi opposta: hanno carattere ereditario
tutti quei provvedimenti patriziali che non sono espressamente
definiti, in atti ufficiali, come "personali" (9).
Una
soluzione definitiva potrebbe venire dallo studio delle originali
patenti di nomina di conferimenti nobiliari che, nell'antichità,
venivano inviate ai diretti interessati. È chiaro che ciò è
possibile solo per quelle poche Famiglie che hanno conservato
questa documentazione; per tutte le altre (che costituiscono la
maggioranza), resta solo la possibilità di affidarsi ai ricordi o
a memorie di altro genere (come i classici repertori o Annuari
nobiliari, ad es. il Libro d'oro della Nobiltà Italiana).
Mi
si permetta, ora, una piccola riflessione personale:
Nel
corso delle mie ricerche mi sono imbattuto, di frequente, in una
certa diffidenza da parte dei titolari di importanti uffici
pubblici Sammarinesi; forse una spiegazione di questo
atteggiamento si può rinvenire nella seguente considerazione: il
titolo di patrizio, nell'antichità, era connesso, per il suo
destinatario, a quello di Cittadino Sammarinese, cioè permetteva
di acquistare la cittadinanza.
I
più recenti e completi elenchi dei conferimenti patriziali (tra i
quali non si può fare a meno di citare quello dell'esimio Prof.
Buscarini, già direttore dell'Archivio di Stato) sono infatti
stati redatti con lo scopo prevalente di accertare, caso per caso,
la sussistenza o meno di eventuali diritti di Cittadinanza (10).
Ecco
che allora si può spiegare la diffidenza della quale ho parlato.
In
passato, infatti, vi sono state persone, magari discendenti di
antichi patrizi della Repubblica, che, con il patrocinio di
consulenti legali, hanno instaurato vertenze giudiziali tese a
ottenere, più che fantomatici riconoscimenti nobiliari, la
cittadinanza della Repubblica del Titano.
Ricordo,
infatti, che questa comportava, e comporta tuttora, particolari
privilegi nell'ambito fiscale e tributario, anche in
considerazione del piena Sovranità ed Indipendenza della
Repubblica.
Riprendendo
le fila del discorso, e tornando all'esame degli atti consiliari
e della struttura dell'Archivio che li contiene, dobbiamo
specificare che la più completa e precisa catalogazione del
materiale documentario, conservato nell'attuale Archivio di
Stato, spetta all'illustre studioso Carlo Malagola che ne fu
anche direttore.
Secondo
questo fondamentale lavoro (11)
nell'Archivio sono conservati:
-
Registri dei conferimenti di nobiltà, titoli, cittadinanze e
gradi militari 1622–1886
-
Attestati relativi alla nobiltà sammarinese 1793-1841
-
Registri dei decorati dell'Ordine Equestre di San Marino
1859-1886
-
Progetti per l'istituzione di Ordini Equestri 1858-1865
-
Minute di diplomi spediti per titoli nobiliari, per cittadinanze,
medaglie e gradi militari 1776-1875
-
Registro delle vidimazioni 1892–1894
-
Registri di protocollo 1918
-
Carteggi 1918
Interesse
peculiare rivestono le Minute dei diplomi nobiliari e ciò per un
duplice ordine di motivi: innanzitutto perché il periodo di tempo
che esse trattano è particolarmente ampio (in pratica un secolo);
e successivamente anche per il ruolo di salvaguardia delle memorie
storiche dei nuclei familiari.
E'
il caso, infatti, di ricordare che non tutti gli attuali membri
delle famiglie che ricevettero una distinzione nobiliare da parte
di San Marino hanno conservato del materiale documentario che
possa costituire testimonianza di un antico "status"
illustre.
Le
ragioni che hanno portato ad una tale dispersione sono tante:
guerre (tra le più recenti ricordiamo il primo e il secondo
conflitto mondiale), furti, oppure semplicemente alienazioni.
Tuttavia,anche per coloro che hanno avuto la fortuna (o il merito)
di custodire e tramandare un "archivio storico
familiare", la situazione non è sempre agevole.
Spesso,
infatti, tra i documenti conservati non c'è l'originale
patente di nomina del conferimento onorifico.
Questa
situazione comporta spesso delle difficoltà proprio perché solo
l'originale del diploma costituisce prova inconfutabile di uno status
aristocratico.
Di
solito, infatti, questi attestati, particolarmente curati anche
nell'aspetto estetico, erano sottoscritti dai Capitani Reggenti,
e in virtù di questa loro peculiare caratteristica, erano tra i
pochi documenti considerati "solenni", da un punto di
vista puramente diplomatico.
Come
già detto la carenza di documenti ufficiali costituisce una
situazione purtroppo assai diffusa, ed è causa di numerose
difficoltà nelle ricostruzioni storiche e genealogiche.
Quale
potrebbe essere la soluzione ?
Ne
propongo una: la creazione di un "Fondo Araldico", cioè
una raccolta che abbia il compito di comprendere tutto il
materiale specificamente dedicato alle scienze documentarie della
Storia.
È
chiaro che detta raccolta, da creare e custodire in seno all'Archivio
di Stato Sammarinese, dovrebbe avere comunque dei caratteri
peculiari che mi sembra il caso di elencare:
-
Sarebbe auspicabile, innanzi tutto, che fosse collocata in un
locale apposito e dedicato, con personale a disposizione.
-
Gli orari di apertura della sezione che la contiene dovrebbero
essere i più ampi possibili, anche eventualmente più
"comodi" rispetto a quelli del resto dell'Archivio.
-
Sarebbe inoltre auspicabile che, nel corso del tempo, si possa
arricchire di donazioni, anche provenienti da privati, che abbiano
il compito di integrare il corpus di documenti originari.
In
questo impegnativo lavoro, l'opera di Carlo Malagola può
certamente costituire un validissimo ed imprescindibile punto di
partenza, ma come è comprensibile, dovrà essere integrata da un
studio più capillare, specifico e soprattutto affidato a
personale esperto nel campo delle Scienze documentarie della
storia.
Solo
così la Repubblica di San Marino, assai illustre per storia,
cultura e tradizioni, riacquisterà, il prestigio che le è
dovuto; quel prestigio che ha fatto della Sua nobiltà una di
quelle più prestigiose nel panorama non solo italiano ma anche in
quello delle monarchie europee ed extra-europee.
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